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Regolamento consulta dei genitori

Allegato n. 2 del Regolamento di Istituto

Descrizione

Art. 1 – Finalità –

 

1. Il presente regolamento determina l’organizzazione della Consulta dei genitori (di seguito Consulta) dell’Istituto Tecnico Industriale “MARCONI ” in base alle disposizioni dell’art. 29 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, numero 5 sul “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e in conformità a quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto .

 

Art. 2 – Composizione della Consulta –

 

1. La Consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe, dai rappresentanti dei Genitori nel Consiglio dell’Istituzione, nonché dai rappresentanti di Associazioni di Genitori riconosciute, in numero di uno per ciascuna associazione, eventualmente presenti nell’Istituto.

 

2. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente di Istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione.

 

Art. 3 – Il Presidente e altri organi –

 

1. Il Presidente della Consulta è individuato tra i suoi componenti e viene eletto con la maggioranza dei voti dei presenti della Consulta regolarmente convocata a tale scopo; egli può individuare, tra i genitori, un vicepresidente.

 

2. Il Presidente:

    • Tiene i contatti con il Dirigente;
    • Rappresenta la Consulta;
    • Convoca la Consulta;
    • Presiede la Consulta e provvede alla verbalizzazione delle sedute con l’ausilio di un segretario nominato tra i componenti della Consulta, presenti alle riunioni;
    • trasmette il verbale e le espressioni di parere della Consulta al Dirigente dell’Istituto e riceve da quest’ultimo i provvedimenti e le comunicazioni di pertinenza dell’organo che rappresenta;
    • dura in carica un anno scolastico e può essere rieletto per più di una volta consecutiva;
    • al termine del mandato illustra alla Consulta e al Consiglio dell’Istituzione il consuntivo del suo mandato.

 

Art. 4 – Il funzionamento della Consulta –

 

1. La Consulta può stabilire annualmente il calendario delle convocazioni ordinarie. Sono possibili convocazioni straordinarie su richiesta del Presidente o di un sesto dei suoi componenti.

 

2. La Consulta viene convocata dal Presidente, sentito il Dirigente per la disponibilità degli spazi.

 

3. Di regola l’avviso di convocazione recante la data e l’ordine del giorno della riunione viene effettuato con lettera, inviata almeno cinque giorni prima della data di convocazione. La comunicazione può avvenire: tramite lo studente, figlio del rappresentante di classe o del membro del Consiglio dell’Istituzione.

L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno viene esposto all’albo dell’Istituto.

 

6. La Consulta risulta validamente costituita se sono presenti almeno un quarto del totale dei suoi componenti, salvo modifica ed approvazione del regolamento.

 

7. Le espressioni di parere della Consulta sono assunte per alzata di mano e con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

8. La Consulta può creare gruppi di lavoro su specifici argomenti; ogni gruppo nominerà un proprio coordinatore che a conclusione del lavoro presenterà il documento finale.

 

9. Il verbale della Consulta viene affisso all’Albo dell’Istituto; esso viene sottoposto riapprovazione dell’adunanza successiva della Consulta.

 

Art. 5 – Attribuzioni della Consulta dei Genitori –

 

La Consulta dei Genitori esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dall’art. 29 della Legge Provinciale n. 5/2006 e da quanto disposto dallo Statuto:

  1. assicura la possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell’Istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
  2. favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall’Istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell’istituzione stessa;
  3. formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal dirigente dell’Istituzione o dal consiglio dell’istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall’Istituzione;
  4. promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;

 

 

Art. 7 – Norme finali –

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio dell’Istituzione ed entra immediatamente in vigore

Tempi e scadenze

Pubblicazione

25

Set

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